BENEFICI FISCALI PER DONATORI

L’Associazione Volontarius ODV, in quanto Organizzazione di Volontariato è attualmente coinvolta nella fase di trasmigrazione al RUNTS, l’apposito registro dedicato agli Enti del Terzo Settore, in quanto possiede tutti i requisiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.L. n.117 del 03/07/2017).

 

I nostri donatori, contribuendo a sostenere le attività e i progetti dell’Associazione Volontarius ODV a favore di chi è difficoltà, possono anche beneficiare di vantaggi fiscali previsti dalla legge. Tutti i nostri sostenitori godono, infatti, delle agevolazioni fiscali, espressamente previste dall’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017. e di seguito delineate per le donazioni effettuate in nostro favore.

EROGAZIONI LIBERALI

Per le persone fisiche:

• l’erogazione liberale, in denaro o in natura, è detraibile dall’IRPEF lorda per un importo pari al 35% dell’erogazione stessa, sino ad un valore massimo di € 30.000,00, per ciascun periodo di imposta (art. 83, comma 1, del D.Lgs. 117/2017)

• in alternativa, l’erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito complessivo dichiarato; qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato (dopo aver operato le altre deduzioni), la differenza potrà essere utilizzata nei 4 anni successivi (art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017); tale misura risulterà più conveniente nel caso di soggetto con aliquote marginali IRPEF superiori al 35%.

Per le società e gli enti titolari di reddito d’impresa:

L’erogazione liberale, in denaro o in natura, è deducibile dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito complessivo dichiarato; qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato (dopo aver operato le altre deduzioni), la differenza potrà essere utilizzata nei 4 anni successivi (art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017).

 

Il donatore per beneficiare delle agevolazioni fiscali, deve donare obbligatoriamente tramite banca (es. bonifico), ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario) oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Non sono, quindi, detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito; negli altri casi (es. assegni, bancomat), il soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta.

VOLONTARIUS CONSIGLIA:

Donazione tramite bonifico

La persona fisica che effettua la donazione deve presentare al Caf o al commercialista una copia del bonifico.

Donazione tramite bollettino postale

La persona fisica che effettua la donazione deve presentare la ricevuta del bollettino di versamento.

Donazione tramite assegno

Ai fini della deducibilità fiscale della donazione tramite assegno bancario o postale, si può chiedere all’Associazione Volontarius ODV una ricevuta in cui siano indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del donante e gli estremi del versamento.

Donazione tramite carta di credito

La persona fisica deve presentare la ricevuta rilasciata dal sistema di pagamento.

Erogazioni liberali in natura

Grazie al decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili.

 

Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o deduzioni:

- il valore del bene è calcolato in base al valore normale, quindi ai sensi del TUIR (art. 9), “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;

- nel caso di bene strumentale il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;

- nel caso della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR):

- nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore del bene, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

 

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:

- il donatore descrive analiticamente i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;

- l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.